Il giardino: bene comune del condominio
Molti condominii, nel cortile interno o nello spazio tra la facciata e la pubblica via, sono dotati di un giardino che si configura come proprietà comune, salvo restrizioni espressamente dichiarate nel titolo di proprietà. Nella maggior parte dei casi questi spazi sono ben curati e manutenuti, ma a volte, per incuria, per tagli alle spese, o per altre ragioni, gli spazi comuni appaiono trascurati e incolti.
Cosa dice la legge sul giardino?
Come in passato, anche nel nuovo testo di legge della Riforma del Condominio del 2012, l’art. 1117 del codice civile, che riguarda le parti comuni, non cita espressamente il giardino condominiale, seppur questo sia da includere tra i beni in condivisione, come già chiarito dalla Corte di Cassazione: “…nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione” (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889). In sostanza, i giardini, al pari dei cortili, sono da considerarsi beni accessori funzionali al godimento dei beni di proprietà esclusiva.
Come i singoli condomini possono utilizzare questo bene comune?
Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile – che disciplina l’uso della cosa comune – ogni condomino, salvo sé riportato diversamente dal regolamento di condominio, può utilizzare il cortile e il giardino nel modo che ritiene più opportuno purché non ne alteri la destinazione d’uso e purché non infranga il diritto degli altri condomini.
In pratica, l’articolo 1102 tutela il diritto di ognuno ad usare lo spazio nel modo che preferisce, senza parlare di uso identico e contemporaneo: l’importante è che le attività svolte non diano origine a conflitti tra vicini. Ad esempio, se il regolamento condominiale non dà precise indicazioni in merito alla piantumazione di alberi o piante, anche il singolo condomino può piantarne a sua scelta, purché ne sostenga completamente i costi (salvo eventuale riconoscimento della spesa da parte dell’assemblea). Differente è il caso dell’utilizzo di una parte del giardino per la realizzazione di un orto personale. Se il regolamento condominiale stabilisce che lo spazio verde è da considerarsi come un abbellimento dell’intero edificio, realizzare un piccolo orto andrebbe a modificarne la destinazione d’uso. Se invece dal regolamento non è desumibile quanto sopra, il condomino ha facoltà di realizzare il proprio orto, sempre nel rispetto del diritto degli altri condomini.
SPESE DI MANUTENZIONE
Per quanto riguarda la partecipazione alle spese di mantenimento del giardino comune, ad essa concorrono tutti i proprietari. Infatti, le spese di giardinaggio e illuminazione, le spese di cura e sistemazione dei vialetti quando presenti nel giardino, quelle del consumo di acqua per innaffiamento e di manutenzione delle canalette di scolo, sono considerate necessarie per il mantenimento del bene, e considerato che offrono a tutti quel pregio che valorizza le abitazioni, alle spese dovranno partecipare anche i proprietari che non avessero un affaccio sul giardino (se non diversamente previsto dal regolamento). Le spese di cui parliamo si suddivideranno secondo la tabella generale e nel caso di inquilini, a quest’ultimi addebitati. La spesa di manutenzione dei giardini di proprietà esclusiva, invece, ricade completamente sui condomini che li posseggono. Questi giardini non hanno una loro autonoma caratura millesimale poiché considerati pertinenza dell’abitazione ma, di essi si tiene conto nell’attribuzione dei coefficienti di riduzione durante il processo di calcolo dei millesimi generali da addebitare. Inutili, quindi, le polemiche spesso presenti in condominio, circa la volontà di alcuni di voler addebitare maggiori oneri ai proprietari dei giardini pensando di proporzionalmente aggiungere al loro valore millesimale, quello dei metri quadri di giardino posseduto.
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