Certificato di Prevenzione Incendi

Dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco del 24 aprile 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” con il quale parte una vera e propria rivoluzione per i condomini con nuove norme più stringenti.

Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici di civile abitazione esistenti entro
il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR
n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Entrando nel dettaglio, la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione “L.P.” a cui corrispondono diversi adempimenti:

L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;
L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente 
dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione, compiti e funzioni per il responsabile dell’attività e gli occupanti.
Le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emergenza (L.P. 3).

Livello di prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie:

  • osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
  • non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza, le misure standard consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

Livello di prestazione 1

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

Livello di prestazione 2

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme.

Livello di prestazione 3

Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell’attività:

  • designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
  • designi il Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica
  • predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza
  • segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Coordinatore dell’emergenza

Il Coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Gestire SRL, mette a tua disposizione un tecnico iscritto agli albi Professionali che provvederà alla stesura della documentazione
tecnica ed alla richiesta di parere di conformità antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Eseguiti i lavori, il tecnico inoltrerà la richiesta del CPI. Entro 15 giorni, in caso di esito positivo, verrà rilasciato.
Ci occuperemo anche di schedulare la scadenza del tuo CPI e provvedere alla richiesta di rinnovo.
Questo certificato è molto importante, in quanto per la sua assenza sono previste sanzioni oltre a risvolti di natura penale.